Qui di seguito riportiamo quanto pervenuto dal Ufficio Prevenzione Incendi del COMANDO PROVINCIALE AREZZO.
A compendio delle recenti modifiche normative riguardanti i procedimenti amministrativi e le regole tecniche di prevenzione incendi si rappresenta quanto segue:
1. Dal giorno 20/10/2019 è in vigore l’elenco ampliato delle attività ricomprese in allegato I del D.P.R. 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi; si segnalano, ad esempio, le attività dalla n. 19 alla n. 26 e la n. 73 che, invece, erano escluse dall’originario campo di applicazione del D.M. 3 agosto 2015.
2. Si evidenzia, altre sì, che per tali attività di nuova realizzazione, le norme tecniche allegate al Codice diventano l’unico strumento di progettazione ammesso.
3. Per le attività esistenti che sono oggetto di modifiche e/o ampliamenti è ammesso che sia possibile mantenere le modalità progettuali secondo le normative di tipo tradizionale anche sulle parti oggetto di modifica/ampliamento, qualora l’applicazione alle stesse del Codice comportasse incompatibilità con le porzioni dell’attività non oggetto di intervento, sia in termini strutturali che impiantistici. E’ invece fatta salva la possibilità, su base volontaria, di riprogettare l’intera attività adottando le norme tecniche allegate al Codice.
4. Le norme allegate al Codice possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio, non solo delle attività “sottosoglia”, ossia che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del D.P.R. 151/2011, ma anche per quelle che non sono elencate nello citato decreto, restando esonerate dall’applicazione delle normative di tipo tradizionale.
5. Si suggerisce di valutare oculatamente in fase progettuale la scelta di soluzioni alternative in quanto comportano l’onere aggiuntivo di dimostrare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dalla norma e, nei casi previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 6, comma 4, del decreto del Ministro dell’Interno 9 maggio 2007, anche una rideterminazione degli importi dei corrispettivi dovuti per la prestazione del servizio a pagamento da parte dell’amministrazione scrivente.
6. Si ribadisce che tutti gli atti relativi ai procedimenti di prevenzione incendi dovranno pervenire al Comando scrivente in formato digitale e con firma elettronica, attraverso il SUAP competente per territorio, ove trattasi di attività produttive di beni o servizi, o all’indirizzo di posta certificata “com.prev.arezzo@cert.vigilfuoco.it” nei casi rimanenti.
7. Per quanto attiene all’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, a seguito di specifico chiarimento da parte del Ministero, si chiarisce che la stessa deve essere presentata per ciascuna pratica di prevenzione incendi entro 5 anni dalla prima S.C.I.A., riferirsi a tutte le attività presenti nell’insediamento al momento di presentazione dell’attestazione e ricomprendere tutte le modifiche eventualmente intervenute nel quinquennio. Si raccomanda infine l’utilizzo della Scheda Tecnica riepilogativa dell’attività (PIN 0 scheda-riepilogativa), da allegare alle tipologie di procedimenti amministrativi di cui al D.P.R. n. 151/2011, nella quale vanno riassunti tutti i dati rilevanti ai fini della prevenzione degli incendi, evidenziando in caso di modifiche a insediamenti esistenti o ad autorizzazioni pregresse, quali elementi rimangono invariati rispetto alla situazione già in atti e quali sono oggetto del procedimento cui la scheda è allegata.
L’adozione di tale scheda, il cui modello editabile è allegato alla presente, oltre ad agevolare il lavoro dello stesso professionista antincendio, si rende indispensabile per consentire di valutare speditamente la situazione generale dell’insediamento, tanto nell’ambito dei controlli di prevenzione incendi quanto nel corso di interventi di soccorso tecnico urgente, significando che l’ufficio la potrà richiedere d’iniziativa, ove ritenuto opportuno.