Articolo 12, comma 1 e 2
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
- Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
- Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Articolo 34, comma 1 e 2
Trasparenza degli oneri informativi
- I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
- Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
di seguito i principali documenti normativi e Leggi dello Stato che regolano l’attività professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
02 norme di deontologia professionale revisione
03 regolamento per la formazione continua
04 linee guida sulla formazione continua
05 direttiva su sanzioni disciplinari per l’inosservanza dell’obbligo della formazione continua
06 modulo richiesta di esenzione/riduzione dall’impegno formativo
07 Legge 2 febbraio 1990, n. 17
08 Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
09 Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 275
Per quanto attiene il Codice Deontologico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati si rimanda alla sezione del sito CNPI per maggiori informazioni