Buongiorno Colleghi, qui di seguito si riporta un estratto della circolare del CNPI Prot. 854/GE/ff con oggetto COVID 19 – D.P.C.M. 22 marzo 2020 Provvedimenti per studi professionali e ordini territoriali
“L’ultimo D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha stabilito nuove misure urgenti sul territorio nazionale. L’intervento normativo ha uniformato sul piano nazionale le diverse misure che le Regioni hanno
finora adottato sul proprio territorio, con lo strumento dell’ “ordinanza”, per regolare situazioni urgenti, senza copertura normativa.
La competenza sulle misure restrittive resta di competenza dello Stato, ma i Governatori delle Regioni potranno adottare provvedimenti più restrittivi. Sarà il Prefetto ad assicurare l’esecuzione delle misure di contenimento con l’ausilio delle Forze di Polizia e, dove occorra, delle Forze Armate.
Le misure introdotte sono efficaci sull’intero territorio nazionale fino al prossimo 3 aprile e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s. e all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo u.s., i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono stati prorogati al 3 aprile.
L’ultimo Decreto Presidenziale, tra le altre, affronta questioni che riguardano i professionisti iscritti e rinvia al D.L. n. 18/2020 per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ordine territoriale in modalità smart working e sui termini di approvazione del bilancio.
A) Con particolare riferimento ai professionisti, l’art. 1 comma 1 lett. a) dispone specificamente che “Le attività degli studi professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1 punto 7 del DPCM 11 marzo 2020”; e, comunque, il codice attività (ATECO) dei nostri professionisti è anche nell’allegato al DPCM che elenca le attività non sospese.
Lo stesso Ministero dell’Interno, con circolare prot. n. 15350/117 del 22 marzo 2020, ha introdotto ulteriori restrizioni, con particolare riferimento alle attività produttive e agli spostamenti tra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione. Quindi, si conferma che le attività professionali, esercitate dagli iscritti ai nostri albi professionali, non
sono sospese, ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1 punto 7 DPCM 11 marzo 2020 e quelle contenute nel D.M. Salute 22 marzo 2020.
In merito alle ricordate raccomandazioni, si ritiene che siano applicabili alle attività professionali le misure restrittive, che richiamiamo ulteriormente, benché si possano considerare ben conosciute:
a) di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, ovvero sospendere tutte le attività non urgenti e che presuppongono un impegno indifferibile e non rinviabile senza pregiudicare gli interessi del committente;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatore sociali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (art. 1 punto 10 DPCM 11 marzo 2020).
Una ulteriore limitazione, che aiuta a comprendere la portata della possibilità “limitata” di svolgere l’attività professionale, è stabilita dal Decreto Ministeriale 22 marzo 2020, del Ministero della Salute, ripetuta all’art. 1 punto b) del DPCM 22 marzo 2020, laddove “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diversi a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
Quindi, in sintesi, l’attività professionale degli iscritti agli albi professionali delle professioni ordinistiche è consentita e non è sospesa, in quanto è considerata attività di pubblica necessità, fermo restando le limitazioni di carattere “preventivo al contagio” in ordine allo svolgimento “in studio” dell’attività, limitatamente alle questioni urgenti e potenzialmente pregiudizievoli, indifferibili e non rinviabili, per gli interessi del committente e con il divieto di spostarsi da un comune all’altro, “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” .
Di conseguenza, la mancata sospensione dell’attività professionale comporta la validità e la continuità del periodo di pratica per i tirocinanti, che stiano svolgendo il praticantato presso gli studi professionali, tenuto conto che l’attività professionale può essere svolta in via di assoluta preferenza “ a distanza” ovvero in modalità remota.”