Il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161” al Capo VI istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica.
La banca dati web ENTECA (acronimo di Elenco Nazionale TEcnici Competenti in Acustica), predisposta in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 21, comma 2 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, contiene:
- i dati dei tecnici già riconosciuti negli elenchi regionali ex d.P.C.M. 31 marzo 1998, che abbiano richiesto alla regione di residenza l’inserimento nell’elenco nazionale (art. 21, comma 5 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42);
- i dati dei tecnici abilitati ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 17 febbraio 2017 , n. 42.
La banca dati è continuamente aggiornata al fine di provvedere all’inserimento dei nuovi abilitati e alla rimozione di coloro ne facciano richiesta o che non ottemperino gli obblighi di aggiornamento ex Allegato 1, punto 2 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.
La banca dati web ENTECA è disponibile al seguente link: https://agentifisici.isprambiente.it/enteca
I tecnici competenti in acustica che riscontrino inesattezze o carenze relativamente ai propri riferimenti all’interno della banca dati web ENTECA, devono comunicarlo tempestivamente alla regione che ha rilasciato il riconoscimento all’esercizio di tecnico competente in acustica.
Ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 è stato costituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Tavolo tecnico nazionale di coordinamento avente i seguenti compiti:
- monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione;
- favorire lo scambio di informazioni e l’ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;
- accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica;
- provvedere, con cadenza almeno quinquennale, alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l’eventuale adeguamento dei relativi contenuti;
- fornire pareri alle regioni sulla conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica.
Il comma 3 dell’articolo 23 stabilisce, inoltre, che a detto Tavolo tecnico nazionale di coordinamento partecipi un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, due rappresentanti di ISPRA, un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e un rappresentante delle regioni e province autonome.
Il tavolo tecnico di coordinamento è stato costituito dal Ministero dell’ambiente con nota del 3 novembre 2017.
Documentazione prodotta dal Tavolo tecnico nazionale di coordinamento:
- Nota della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento di costituzione del Tavolo tecnico;
- Indirizzi interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici competenti sottoposte al Tavolo tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017;
- Altri indirizzi sull’applicazione del d.lgs. 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica;
- Documento operativo per istruttoria (“check-list”) ai sensi del d.lgs. n. 42/2017 – allegato 2 (art. 22) parte B.